La fattura elettronica ha rivoluzionato i pagamenti nel nostro paese e sulla scia di questa novità si è deciso di fare qualcosa di molto simile con lo scontrino. Lo scontrino elettronico è infatti la nuova versione del classico tagliando di carta che viene emesso da supermercati e negozi per la certificazione degli acquisti. Un articolo del decreto fiscale che è collegato alla manovra finanziaria parla proprio dell’argomento. Anzitutto va precisato che sarà inizialmente un’esclusiva di tutti quegli esercizi commerciali che hanno un fatturato superiore ai 400mila euro.
A partire dal 1° gennaio del 2020, poi, verranno coinvolti tutti gli altri negozi. La modifica diventerà effettiva il prossimo 1° luglio e si tradurrà nell’obbligo di memorizzare e trasmettere per via telematica gli scontrini e le fatture all’Agenzia delle Entrate. La doppia data non è casuale, come tutte le novità deve essere lanciata con cautela, cercando di capire quali sono le principali difficoltà prima della diffusione su larga scala. Tra l’altro, l’articolo prevede uno sconto fiscale del 50% per quel che riguarda l’acquisto dei nuovi registratori di cassa che si renderanno necessari, quelli “vecchi” non potranno più essere usati.
Per i clienti diventerà una garanzia digitale di non poco conto, di conseguenza andrà conservato ogni documento telematico per la presentazione successiva nella dichiarazione dei redditi e le varie detrazioni fiscali. Lo scontrino elettronico manderà presto in soffitta quello cartaceo: l’obiettivo è quello di inviare i dati direttamente al Fisco, sfruttando la modalità digitale. Il volume di affari che è stato citato per i primi “esperimenti” (400mila euro) deve riferirsi all’anno 2018, mentre per le attività iniziate nel corso del 2019 sono escluse in automatico dall’obbligo per il relativo anno solare.
La spiegazione precisa si trova all’interno del Decreto Legislativo 127 del 2015, per la precisione il quinta comma del secondo articolo. Il consumatore finale riceverà una sorta di documento commerciale che potrà anche essere integrato dal codice fiscale oppure dal numero della partita IVA, a conferma della validità tributaria. Ci sono comunque degli esoneri che vale la pena approfondire. Lo scontrino elettronico non sarà una prerogativa di diverse attività.
Ecco l’elenco completo:
cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati in via esclusiva dall’Amministrazione dei monopoli di Stato;
cessioni di beni iscritti nei pubblici registri;
cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli in regime speciale;
cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri;
somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate.
Un altro elenco di attività esonerate dallo scontrino fiscale si trova nel Decreto del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015, in particolare servizi di stampa e recapito dei duplicati della patente di guida, i servizi di gestione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, sono esonerati i trasporti pubblici collettivi di persone, veicoli e bagagli al seguito per cui i biglietti rappresentano una certificazione fiscale.
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